Tra i possibili effetti del disegno di legge sulle intercettazioni in discussione in questi giorni, c'è quello da non sottovalutare di un ipotetico vantaggio che potrebbero trarre i pedofili qualora la norma diventasse legge.
Giuseppe Cascini, Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, nonché segretario generale dell'ANM, l'ha spiegato chiaramente con un esempio tramite il quale illustra cosa potrebbe accadere nel caso ipotetico di un bambino che venisse rapito all'uscita da scuola da un pedofilo.
Questo articolo, a firma appunto di Giuseppe Cascini, è stato pubblicato in questa pagina di Uguale per Tutti e inviato sotto forma di lettera al direttore di Repubblica, che l'ha pubblicato qui.
Caro direttore, in una cittadina del Nord Italia scompare un bambino di otto anni. Stava tornando da scuola, ma non è mai arrivato a casa. La polizia avvia le indagini. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto nei giorni precedenti una persona sospetta nei pressi della scuola. Ne forniscono una descrizione. Corrisponde a quella di un soggetto già condannato in passato per detenzione di materiale pedo-pornografico.
La polizia avvia le indagini e scopre che l’uomo non è a casa e non si è presentato al lavoro.
La polizia comunica al magistrato le informazioni acquisite e propone di effettuare indagini tecniche:
a) Acquisizione dei tabulati del telefono intestato al sospetto;
b) Acquisizione dei tabulati del traffico telefonico transitato sulla cella nei pressi della scuola nella settimana precedente al rapimento.
L’acquisizione serve sia per confermare la presenza del sospetto davanti alla scuola sia per individuare altri telefoni nella sua disponibilità;
c) Acquisizione dei tabulati del traffico telefonico della anziana madre del sospetto per individuare altri telefoni nella sua disponibilità;
d) Acquisizione dei tabulati del traffico telefonico sull’utenza della famiglia del bambino e intercettazione delle utenze;
e) Intercettazione del telefono del sospetto;
f) Intercettazione del telefono della madre del sospetto.
Il pubblico ministero ricevuta la comunicazione iscrive il nome del sospetto nel registro degli indagati per il delitto di cui all’art. 605 del codice penale (sequestro di persona: pena massima otto anni) e comincia a studiare le richieste della polizia alla luce delle nuova legge sulle intercettazioni:
a) I tabulati del telefono del sospetto non si possono fare. La legge richiede gravi indizi di colpevolezza che in questo caso mancano. Ci sono indizi, ma non sono gravi.
b) I tabulati del traffico della cella (che potrebbero confermare la presenza del soggetto sul luogo e quindi rendere grave il quadro indiziario) non si possono fare perché la legge consente l’acquisizione dei tabulati solo nei procedimenti contro ignoti e al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso. In questo caso perché il procedimento è a carico di una persona identificata; comunque non si potrebbero estrarre i tabulati dei giorni precedenti al rapimento.
c) L’acquisizione dei tabulati della madre è comunque vietata perché sottoposta allo stesso regime delle intercettazioni: si possono fare solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza, requisito che per la madre del sospetto certamente manca.
d) L’acquisizione dei tabulati delle utenze della persona offesa è possibile con il loro consenso, ma solo nei procedimenti contro ignoti, non in quelli, come in questo caso, a carico di persone identificate. Per la stessa ragione non possono essere intercettate le utenze.
e) Il telefono del sospetto non è intercettabile perché mancano i gravi indizi di colpevolezza.
f) Il telefono della madre non è comunque intercettabile.
Il pubblico ministero comunica al commissario di polizia il risultato del suo studio. “Dunque non possiamo fare nulla?”, chiede il commissario.
“Dobbiamo tornare ai vecchi metodi di indagine”. “Bene”, risponde il commissario, “allora convochiamo qui la madre e le chiediamo dove si trova il figlio e se non ci risponde la arrestiamo per favoreggiamento, così vediamo se lui viene fuori”.
“Niente da fare, commissario”, spiega paziente il pubblico ministero, “i prossimi congiunti dell’indagato non sono obbligati a testimoniare e non rispondono di favoreggiamento”.
Una settimana dopo le indagini hanno una svolta. Un testimone ha visto il bambino salire su una macchina, ricorda il modello e i primi numeri di targa.
La polizia verifica che il modello e i numeri di targa corrispondono all’auto del sospetto. Gli indizi di colpevolezza ora sono gravi. Il commissario torna dal pubblico ministero a chiedere tabulati e intercettazioni.
Il pubblico ministero emette subito i decreti di urgenza. Poi fa fare copia integrale degli atti di indagine e dispone che un’auto parta immediatamente per portare il tutto nella sede del capoluogo del distretto, a circa 150 km di distanza, perché il provvedimento deve essere convalidato dal tribunale in composizione collegiale entro 48 ore e al tribunale va trasmesso l’intero fascicolo. L’autista del commissario, un agente di polizia, si offre di portare lui il fascicolo che, per mancanza di fondi e di personale, non arriverebbe mai a destinazione in tempo.
I tabulati del telefono confermano la gravità del quadro indiziario. Il sospetto ha passato molte mattine davanti alla scuola. Le intercettazioni non producono però risultati.
Probabilmente il sospetto ha cambiato telefono.
Il commissario propone di intercettare tutte le persone con le quali il sospetto ha parlato durante gli appostamenti per arrivare al nuovo numero. Il pubblico ministero spiega che la nuova legge non consente l’intercettazione di persone diverse dall’indagato.
Dopo una settimana una nuova svolta. Una impiegata di un negozio di telefonia ha riconosciuto il sospetto dalla foto pubblicata sui giornali e ricorda di avergli venduto un telefono pochi giorni prima del rapimento.
Controllando gli archivi del negozio la polizia individua la nuova utenza.
Il pubblico ministero emette subito un decreto di urgenza poi guarda l’autista del commissario che senza dire una parola prende il voluminoso fascicolo e parte alla volta del capoluogo del distretto.
L’utenza è quella giusta. Il sospetto parla con la madre e le racconta del rapimento. La madre cerca invano di convincerlo a liberare il bambino.
Purtroppo però la zona da cui chiama è piuttosto vasta ed è impossibile individuare il luogo dove si nasconde.
Il sospetto riceve poi telefonate da diverse cabine telefoniche da un uomo che vuole “comprare” il bambino.
La polizia propone di estrarre il tabulato delle cabine. Se poi l’uomo ha usato una scheda prepagata si potrebbe estrarre il traffico di quella scheda come si è fatto nell’indagine per l’omicidio del professore Massimo D’Antona. Le altre chiamate potrebbero consentire di identificare l’uomo.
Niente da fare: l’uomo non è identificato e a suo carico non ci sono gravi indizi di colpevolezza.
Passano i giorni; siamo a due mesi dall’inizio delle intercettazioni.
Il pubblico ministero non ha ancora trovato il coraggio di dire al commissario che a mezzanotte dovranno staccare i telefoni.
Lo vede arrivare trafelato e raggiante: “Dottore, ci siamo!” urla. Gli mostra la trascrizione di una telefonata intercettata quella mattina tra l’uomo sconosciuto e il rapitore.
Mentre legge la trascrizione il volto del pubblico ministero diventa sempre più bianco: il rapitore ha accettato di consegnare all’uomo il bambino, ma la telefonata si conclude così: “Chiamami domani e ti dirò dove venire”.
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