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Dopo l'approvazione della Camera prima, e del Senato poi, è finalmente legge il cosiddetto Lodo Alfano, l'attesissimo provvedimento che di fatto rende immuni le 4 più alte cariche dello stato da eventuali processi penali durante la legislatura.
Il provvedimento, data la sua evidentissima natura di urgenza (la sentenza di primo grado del processo Mills incombe), è stato approvato via decreto legge anziché disegno di legge ordinario. "Io vorrei essere molto chiaro: questa nostra ipotesi legislativa non è nè molto urgente nè poco urgente. Questo disegno di legge a nostro avviso è giusto e lo stiamo facendo" (fonte), diceva giusto ieri mattina il guardasigilli Alfano (foto), estensore del provvedimento.
Ecco, la legge è giusta e, sempre secondo lui, serve al paese - e quindi a tutti noi - perché consente ai signori in questione di lavorare (sempre per noi) senza giudici troppo zelanti alle calcagna:
Noi, ovviamente, ringraziamo. E' bello sapere che c'è qualcuno che fa leggi che ci servono: li abbiamo mandati lì apposta. E in effetti il provvedimento va a colmare una lacuna non più rinviabile, urgente e assolutamente utile: gli italiani non potevano aspettare oltre. Chi gira un po' per bar, autobus, metropolitane, se ne sarà reso conto di persona: sulla bocca di tutti c'è sempre stato il lodo Alfano. Tutti a chiedersi quando sarebbe arrivato. E adesso è arrivato. Ma vediamo di preciso in cosa consiste, perché magari qualcuno potrebbe non avere le idee sufficientemente chiare.
Si tratta di un unico articolo composto da 8 commi. Ecco il testo:
1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione[1], i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.
2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedurapenale[2], per l'assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale[3].
5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo75, comma 3, del codice di procedura penale[4]. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile[5], sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (fonte)
Ecco qua. Capite subito che una legge simile non poteva aspettare. Vanno poi notati la disponibilità e l'entusiasmo col quale i parlamentari che hanno appoggiato l'iniziativa rispondono a chiunque chieda loro pareri in merito:
Insomma, con questa legge (approvata nel tempo record di poco più di una ventina di giorni), l'Italia si allinea alla normativa che vige già da tempo nel resto d'Europa per quanto riguarda lo stesso tema (o almeno questo è quello che hanno cercato di farci credere). Peccato che le cose non stiano proprio così, e che l'approvazione di questa legge significhi in realtà prendere ulteriormente a calci il già malandato e agonizzante articolo 3 della nostra Costituzione:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Ma vaglielo a spiegare...
Aggiornamento 23/07/2008.
Apprendo da questo post di Romina della pubblicazione sul sito de La Stampa di una tabella che riassume chiaramente la differenza tra il lodo Alfano e le norme vigenti in altri paesi europei. La trovate qui.
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